Cosa facciamo
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— Rappresentare legalmente il Condominio;
— Eseguire le deliberazioni assembleari in materia ordinaria;
— Predisporre ed inviare il rendiconto ed il preventivo ordinario con relativi riparti;
— Convocare e presenziare alle assemblee ordinarie;
— Disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi;
— Curare i rapporti con la pubblica amministrazione;
— Curare i rapporti con i fornitori ed eventuali dipendenti del Condominio;
— Conservare l’archivio del documenti per il tempo previsto dalla legge;
— Consultare tecnici e legali, richiedere preventivi ordinari, ricercare fornitori.
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— Indire le assemblee straordinarie e presenziarvi
— Indire riunioni del Consiglio e presenziarvi
— Richiedere preventivi per interventi straordinari
— Stipulare i contratti relativi ai lavori straordinari
— Provvedere alle competenze amministrative come liquidazione dei lavori ecc.
— Provvedere alla compilazione del rendiconto finale delle spese straordinarie
— Mantenere i rapporti con l’impresa che esegue i lavori (non è compresa la Direzione Lavori e legge 494)
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— Amministrazione e contabilità, compresa la riscossione dei canoni d’affitto
— Valutazione del giusto canone e/o prezzo di vendita, in relazione alle esigenze di mercato
— Controllo della regolarità tecnica degli immobili, seguendo le continue evoluzioni normative
— Riscossione diretta quote condominiali conduttori
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— Gestione Patrimoni vincolati e/o di interesse storico documentale
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— Diagnosi Energetiche (D.Lgs 192/05 , integrato e modificato dal D.Lgs 311/06) – link di rimando alla normativa
— Certificazione impianti privati e condominiali (legge n. 46 del 1990, sostituita dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008):
- impianti elettrici;
- impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- impianti di automazione di porte e cancelli;
- impianti radiotelevisivi;
- impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione;
- impianti idro-sanitari;
- impianti gas;
- impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili e simili);
- impianti di protezione antincendio.— Dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge, o per i casi nei quali non sia possibile reperire la dichiarazione di conformità
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— Detrazioni fiscali ristrutturazioni edilizie ordinarie e straordinarie (legge 449/97 e successive modifiche)
— Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica legge 27 dicembre 2006, n. 296 – link di rimando alla normativa
— Redazione Modello 770 e quadro AC (Elenco Fornitori)*
* Mod. UNICO 2013 deve essere compilato dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2012, per effettuare i seguenti adempimenti: 1. la comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il D.L. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta del 36 e/o del 50 % delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi: - i dati catastali identificativi dell’immobile; - gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. In relazione a quanto sopra gli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2012 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione del 36% e/o del 50%, l’amministratore di condominio indica nel quadro AC i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori; 2. la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori. Al riguardo si precisa che l’obbligo di presentare il quadro AC sussiste anche nel caso in cui, nell’ambito di un condominio con non più di quattro condomini, la carica di amministratore sia stata ugualmente conferita pur non essendo obbligatoria. Al contrario, con riferimento a questo tipo di condominio, in mancanza di nomina dell’amministratore, l’obbligo anzidetto non trova applicazione.